In materia di liquidazione coatta amministrativa della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, come regolata dal d.l. 99 del 25 giugno 2017, convertito in legge con la legge 121/2017, nel caso di un giudizio volto all’accertamento delle somme illegittimamente addebitate in conto corrente avviato in data anteriore all’apertura della liquidazione coatta amministrativa, e riassunto – a seguito del rilievo in giudizio dell’evento interruttivo del processo – nei confronti della Banca in liquidazione e di Banca Intesa quale cessionaria di rapporti giuridici in virtù del contratto di cessione del 26 giugno 2017, quest’ultima è titolare del rapporto contrattuale oggetto del giudizio, e subisce quindi gli effetti dell’accertamento ivi compiuto, in quanto: a) l’art. 3.1.2. lett. a) punto ii del contratto di cessione, ricomprende per l’appunto tra le «attività incluse» «i contratti attinenti la raccolta diretta […] ivi inclusi […] rapporti di conto corrente […] ed i relativi saldi, nonché tutti i diritti e gli obblighi derivanti dagli stessi»; b) si tratta di controversia sussumibile sotto l’art. 3.1.2. lett. b) punto vii) del contratto di cessione, che contempla tra le «passività incluse» «i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla data di esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dall’offerta di transazioni presentate dalla Banca in LCA e dai c.d. Incentivi Welfare».
Là dove la cessionaria alleghi l’assenza di titolarità del rapporto controverso per essere il saldo negativo del conto corrente classificato a incaglio, in virtù dell’art. 3.1.4 del contratto di cessione, secondo cui sono esclusi dalla cessione «i crediti di BPV classificati o classificabili in base ai Principi Contabili alla Data di Esecuzione come “sofferenze”, come “inadempienze probabili” (…) e/o come “esposizioni scadute” (…) e i relativi rapporti contrattuali», così come i relativi contenziosi, è suo preciso onere provare che il rapporto era già stato classificazione a sofferenza del rapporto al momento dell’apertura della liquidazione, e che tale classificazione era già stata comunicata al correntista prima della liquidazione.
Tribunale di Treviso, Sez. III, 11 novembre 2018 – G.U. Cambi