IMPIANTO EX NOVO
TRONCO E DIRAMAZIONI
“Richiesta costruzione impianto fogna esame della pratica Acquedotto Pugliese e preventivo idraulico per collegamento, decisioni e approvazione delle spese“.
Il punto all’ordine del giorno evidenziato sembra distinguersi in due sottopunti: 1) “Richiesta costruzione impianto fogna esame della pratica Acquedotto Pugliese” credo attenga alla costruzione ex novo di un impianto di scarico fognario in un fabbricato originariamente privo. In questo caso il bene è comune; 2) “preventivo idraulico per collegamento, decisioni e approvazione delle spese” credo attenga, invece, alla costruzione del collegamento tra il tronco principale fino alla diramazione ed innesto della conduttura in quella di proprietà esclusiva. Anche in questo caso il bene è comune.
2) In poche parole, se il fabbricato è privo dell’impianto: il primo punto si riferisce alla sua costruzione; il secondo alla costruzione dei collegamenti per consentire che dal tronco principale (già costruito nel frattempo) vi siano diramazioni che arrivino fino all’imbocco della conduttura di pertinenza dell’appartamento e quindi di proprietà esclusiva.
Ciò posto, le costruzioni dell’impianto di scarico e delle diramazioni diventano di proprietà comune e quindi condominiali, ove non esistenti prima.
In questo caso la spesa della Curatela o di qualsiasi altro condomino è obbligatoria e va ripartita secondo i millesimi.
PREVENTIVO LAVORI DA INCLUDERE NELL’ODG
3) Prima di ogni e qualsiasi spesa, l’amministratore deve inviare, in uno con l’avviso di convocazione, nei cinque giorni prima, i documenti relativi all’approvazione della spesa da deliberare in assemblea e lo schema di interventi tecnici, al fine di rendere edotti i condomini preventivamente.
Se ciò non accadesse, il condomino (Curatela) potrebbe legittimamente impugnare il verbale di approvazione della spesa nei termini di cui all’art. 1137 c.c. .
OGNI CONDOMINO E’ LIBERO DI CREARE UN PROPRIO IMPIANTO INTERNO
4) Certo, una volta creato l’impianto fognario e le diramazioni comuni, partecipando alla spesa nei limiti delle tabelle millesimali, ogni condomino potrà decidere liberamente se creare l’impianto fognario dentro la sua proprietà da allacciare alle diramazioni comuni a loro volta innestate al tronco principale, come detto sopra.
Conclusivamente:
Parte comune
La rete fognaria rientra tra le parti comuni ex art. 1117 c.c. in quanto la proprietà comune esiste, infatti, fino al punto in cui le tubazioni si diramano nelle singole proprietà esclusive. La funzione di scolo è indispensabile, pertanto al loro impianto non possono opporsi i proprietari dei piani.
Giurisprudenza sulle spese
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 30 giugno 2015, n. 13415, ha stabilito che è obbligatorio per i condomini contribuire al rifacimento della fogna. Anche se c’è un distacco dal collegamento occorre contribuire alle spese. Per essere esclusi dalla partecipazione alle spese bisognerebbe provare che l’impianto appartiene ad altri in via esclusiva. In mancanza di tale prova, l’impianto fognario deve essere considerato comune e la spesa va ripartita tra i condomini in proporzione ai millesimi, tenendo conto della quota di partecipazione alla proprietà e non dell’eventuale diverso utilizzo.
Parte esclusiva
La proprietà dei tubi di scarico dei singoli partecipanti al condominio si estende fino al punto del loro raccordo con la colonna verticale, ma la parte della colonna di scarico che funge da raccordo tra la colonna e lo scarico dei singoli appartamenti chiamata braga è stata oggetto di dibattito per quanto concerne il problema della sua corretta configurazione. Tradizionalmente è considerata bene di proprietà esclusiva, ma non mancano pronunce che invece qualificano la braga come bene condominiale.