LA CONVOCAZIONE ALL’ASSEMBLEA SI PRESUME CONOSCIUTA DAL MOMENTO DELLA RICEZIONE DELL’AVVISO.

LA CONVOCAZIONE ALL’ASSEMBLEA SI PRESUME CONOSCIUTA DAL MOMENTO DELLA RICEZIONE DELL’AVVISO.


Con la Sentenza n. 8275/2019, pubblicata in data 25 Marzo 2019, la Seconda Sezione civile della Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla natura giuridica degli avvisi di convocazione all’assemblea condominiale. Come più volte ribadito in passato, la Corte ha ribadito che i suddetti avvisi,  in quanto atti recettizi (e salvo diverse disposizioni di legge), vadano inquadrati nell’ambito di applicazione dell’articolo 1335 del codice civile. Ciò perché, ai sensi della richiamata norma, la presunzione di conoscenza di un atto recettizio opera dal momento in cui esso giunge all’indirizzo del destinatario, salvo che questi provi di essere stato nell’impossibilità, senza sua colpa, di averne notizia. La ratio legis sottesa alla norma è, quindi, quella di favorire l’autore dell’atto che, in tal modo, è esonerato dal provare che il destinatario l’abbia effettivamente conosciuto.

Il caso affrontato dalla Corte trae origine dalla richiesta di annullamento di una delibera assembleare per difetto di convocazione ex articolo 1137 del codice civile, proposta da una condomina romana, la quale, conveniva in giudizio il suo condominio, in quanto, la stessa, riteneva di non aver ricevuto alcuna convocazione. Il condominio, soccombente in primo grado nonostante avesse provato la regolare notifica dell’avviso mediante lettera raccomandata entro i termini previsti, impugnava la sentenza presso la Corte d’Appello di Roma. Il giudice di secondo grado, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva il ricorso.

Nel motivare la sua decisione, la Corte rilevava che gli avvisi di convocazione erano stati regolarmente notificati a tutti i condòmini, compresa la ricorrente e che, tenuta presente l’affidabilità del mezzo adoperato per l’invio delle convocazioni, l’assemblea si era regolarmente tenuta.

La soccombente, non soddisfatta della decisione dei giudici d’appello, proponeva ricorso in Cassazione per la falsa applicazione degli articoli 1105 c.3, 1136 c.6, 2697 c.c. in relazione all’articolo 360, n. 3 del c.p.c., nonché del previgente articolo 66 delle disposizioni attuative del codice civile, argomentando che la Corte avesse erroneamente ritenuto sufficiente, ai fini della regolarità della convocazione dell’assemblea, la prova della spedizione della raccomandata e non anche la prova dell’effettiva ricezione della stessa da parte della destinataria.

Tuttavia, i giudici della Seconda Sezione Civile, adeguandosi ad un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, e confermando la sentenza dei giudici di secondo grado, rigettavano il ricorso condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nel motivare la loro decisione, gli Ermellini, evidenziavano  che “la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. degli atti recettizi in forma scritta giunti all’indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo dell’atto nel luogo indicato dalla norma. L’onere della prova a carico del mittente riguarda, in tale contesto, solo l’avvenuto recapito all’indirizzo del  destinatario, salva la prova da parte del destinatario medesimo dell’impossibilità di acquisire in concreto l’anzidetta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà … da ciò deriva l’ovvio  corollario per cui, se è vero che per ritenere sussistente, ex art. 1335 c.c., la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, della dichiarazione a questo diretta, è necessaria e sufficiente la prova che la dichiarazione stessa sia pervenuta all’indirizzo del destinatario, tale momento, ove la  convocazione ad assemblea di condominio sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l’assenza del condomino (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio da parte dell’agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso, e non già con altri momenti successivi. Inoltre, ai sensi del novellato art. 66 delle disposizioni attuative del codice civile, posta la natura privata dell’atto di avviso di convocazione ed in assenza di previsioni normative specifiche che lo assoggettino al regime giuridico delle notificazioni giudiziarie, al fine di ritenere fornita la prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l’adunanza di prima convocazione, è sufficiente che il condominio dimostri la data della notifica, salvo che il destinatario dimostri di essere stato, per causa a lui non imputabile, nell’impossibilità di riceverlo. Nel caso di invio per mezzo di lettera raccomandata, tale momento, coincide con il  rilascio da parte dell’agente dell’ufficio postale del relativo avviso di giacenza, idoneo al ritiro del plico.

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