L’Agenzia delle Entrate è stata chiamata in queste settimane ad un profluvio di risposte ad interpello tra cui quelle su una questione molto spinosa: spetta l’eventuale detrazione fiscale per la casa e, in particolar modo, del Superbonus del 110%, per quei lavori che comportano un aumento volumetrico dell’edificio, sia che esso derivi da un intervento di ristrutturazione con ampliamento, sia che si tratti di una demolizione e ricostruzione sempre con ampliamento ?
Con la Circ. n. 24/E/2020 le entrate avevano precisato che, ai sensi dell’art. 119 del D.L. 34/2020, il Superbonus spetta a fronte di taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici indicati nel comma 1 del predetto art. 19 (cd. interventi “trainanti”), nonché a ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”) indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 del medesimo art. 119, realizzati su: 1) parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia “trainanti”, sia “trainati”); 2) singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo “trainati”); 3) edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia “trainanti”, sia “trainati”); 4) unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia “trainanti”, sia “trainati”).
Ciò considerato – hanno affermato i tecnici del Fisco nella risposta n. 24/2021 – che, ai fini del Superbonus, gli interventi, ad eccezione dell’impianto fotovoltaico, devono riguardare comunque edifici o unità immobiliari “esistenti”, non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione.
Con la circ. n. 19/E/2020, in merito agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del TUIR, era stato ribadito che qualora la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”. In tale caso il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.
I richiamati chiarimenti – è precisato nella risposta n. 24/2021 – si rendono applicabili anche agli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e per quelli finalizzati al risparmio energetico rilevanti ai fini dell’accesso al superbonus. Pertanto, eccetto l’ipotesi dell’installazione dell’impianto fotovoltaico, che può essere effettuata anche su edificio di nuova costruzione, nell’ipotesi in cui la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”.
In sostanza, il superbonus del 110% spetta per le spese sostenute relative alla parte esistente con esclusione, quindi, delle spese riferite all’ampliamento (ad eccezione di quelle relative all’impianto fotovoltaico, che sono sempre agevolabili, non rilevando che il predetto impianto sia a servizio anche della parte ampliata).
Le Entrate hanno risposto che gli interventi posti in essere sono di ristrutturazione con ampliamento dell’edificio esistente e, pertanto, nel presupposto che gli stessi siano inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001, il contribuente ha diritto alle detrazioni previste dall’art. 16-bis del TUIR (attualmente disciplinate dall’art. 16 del D.L. 63/2013) solo per le spese riferibili alla parte esistente.
La precisazione fornita da ultimo con la citata circ. n. 19/E/2020, in merito agli interventi di ristrutturazione senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, è ancora valida – hanno ribadito le Entrate nella risposta n. 12/2021 – anche a seguito delle modifiche apportate dall’arti. 10, comma 1, lett. b), n. 2 del D.L. 76/2020 (cd. decreto “Semplificazione”) al citato art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001: «ciò in quanto le richiamate modifiche, riguardano il diverso caso in cui siano realizzati interventi edilizi di “demolizione e successiva ricostruzione” di edifici esistenti. In tale ultimo caso, a seguito della modifica normativa intervenuta, gli interventi di demolizione e ricostruzione, nei termini richiesti dalla norma, sono ricompresi nella lett. d) del comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, anche se non viene rispettata la sagoma e il sedime originari dell’edificio demolito, e anche se l’intervento prevede un incremento volumetrico consentito dalle disposizioni normative urbanistiche o dagli strumenti urbanistici comunali».
Insomma, per le Entrate, sembrerebbe sussistere un trattamento differenziato per l’ampliamento, ai fini dell’ammissibilità alle detrazioni fiscali, nel caso della ristrutturazione senza demolizione con ampliamento, per cui non sono agevolabili le spese relative a quest’ultimo, rispetto a quello della demolizione e ricostruzione con ampliamento, per cui però sembrerebbero agevolabili tutte le spese, comprese quelle di ampliamento.
Per fare chiarezza su quest’ultimo punto serviranno altre prese di posizione della Amministrazione tributaria soprattutto con riferimento alle posizioni già assunte da ENEA, parzialmente contrastanti.