Impianto fotovoltaico in condominio: i poteri dell’assemblea

Impianto fotovoltaico in condominio: i poteri dell’assemblea

L’installazione di un impianto fotovoltaico oggi può rappresentare un valido strumento per risparmiare sulla bolletta. Anche se attualmente sono diminuiti gli incentivi statali, le dinamiche del mercato e la fiorente crescita di aziende specializzate, hanno ridotto drasticamente i costi di acquisto e di installazione. L’autoproduzione di energia elettrica per la propria abitazione fa sì che il proprietario limiti al minimo il prelievo di energia dalla rete, in modo tale da recuperare negli anni il costo iniziale di acquisto e montaggio. I costi di manutenzione tra l’altro sono minimi, tenuta presente la quasi totale assenza di ingranaggi meccanici.

Anche in ambito condominiale, l’assemblea, al pari del singolo condòmino, può deliberare in merito all’installazione di un impianto fotovoltaico centralizzato, in modo tale da ridurre al minimo le spese condominiali relative alle parti comuni dell’edificio, e di ottenere altresì introiti economici dall’immissione nella rete del’energia prodotta. Inoltre è importante evidenziare che non ci sono vincoli burocratici  da rispettare, né tantomeno è necessario ottenere alcuna autorizzazione da parte della pubblica amministrazione.

La Legge di riforma del condominio n. 220/2012, entrata in vigore nel 2013, ha introdotto novità, tra le altre, anche in materia di innovazioni per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In particolare, il legislatore si è soffermato sui poteri in merito dell’assemblea a seconda che si tratti di un impianto centralizzato ad uso e servizio dell’intero condominio, o, al contrario ad uso esclusivo dei singoli condòmini interessati.

Ai sensi dell’articolo 1120 codice civile, l’assemblea può disporre, con la maggioranza prevista dall’ art. 1136 (un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno due terzi del valore dell’edificio) e  previa constatazione della regolarità di tutte le convocazioni,  tutte le innovazioni finalizzate al miglioramento o all’uso più comodo delle cose comuni. Il successivo punto n. 2, annovera tra le suddette opere quelle finalizzate al contenimento del consumo e quelle  finalizzate alla produzione di energia elettrica medianti fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili.

Pervenuta la richiesta anche da parte di un solo condomino, l’amministratore, entro 30 giorni, è tenuto a convocare l’assemblea al fine di ottenere una delibera in merito. La richiesta deve contenere tutte le informazioni necessarie e le modalità di esecuzione. In mancanza, lo stesso amministratore, invita il proponente a fornire tutte le informazioni integrative di cui necessita. L’ultimo comma dell’art. 1120, vieta espressamente tutte quelle innovazioni che possano arrecare danno o pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza dell’edificio, che ne alterino il decoro architettonico o che limitino il godimento delle parti comuni anche a un solo condomino.

Il diniego dell’assemblea all’installazione di un impianto centralizzato, tuttavia, non preclude la possibilità al singolo condòmino di installarne uno a servizio della sua proprietà. Se l’installazione ad uso esclusivo non incida sulle parti comuni dell’edificio non è necessaria alcuna autorizzazione dell’assemblea. Al contrario, qualora si renda necessario intervenire sulle parti comuni dell’edificio, è necessario osservare i limiti imposti dalla legge. L’art. 1122-bis del codice civile, rubricato Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili stabilisce chiaramente che “È consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato”. L’interessato, inoltre, è tenuto ad indicare all’amministratore tutte le informazioni necessarie all’installazione ed alle modalità di esecuzione, indicando eventuali modificazioni necessarie delle parti comuni dell’edificio. L’assemblea, dal canto suo, valutata tutta la documentazione presentata, e con la maggioranza prevista dal quinto comma dell’art. 1136, può prescrivere alternative modalità di esecuzione dell’opera o imporre limiti finalizzati alla salvaguardia della sicurezza, dell’integrità dell’edificio o per la salvaguardia del decoro architettonico. A tal fine, può altresì subordinare l’esecuzione dell’opera alla presentazione di garanzie per eventuali danni. Contestualmente, su proposta degli altri condòmini, l’assemblea delibera anche sulla ripartizione dell’uso del lastrico solare o delle altre superfici comuni per eventuali ulteriori installazioni future. È consentito altresì l’accesso alle unità immobiliari individuali, ove strettamente necessario, per la progettazione e l’esecuzione delle opere.

Come si evince dal quadro normativo analizzato, l’assemblea, dunque, non può opporsi all’installazione di un impianto fotovoltaico ad uso esclusivo del singolo condòmino, a meno che da ciò ne derivi un pregiudizio alla stabilità, integrità e decoro architettonico dell’edificio o limiti agli altri condòmini l’utilizzo della cosa comune. Sul tema, giova ricordare, che la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi con l’Ordinanza n. 28628/2017, per mezzo della quale, adeguandosi ad un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, ha riconosciuto la legittimità della delibera assembleare con cui, il condominio “Ruffini Palace 2” di Torino, non essendo stata edotto esaustivamente del progetto da parte di un condomino intenzionato ad installare un impianto fotovoltaico ad uso esclusivo della sua proprietà, non aveva potuto valutarne la conformità con gli articoli 1120 e 1102 del codice civile e, dunque, vietava l’inizio dei lavori. Nonostante ciò, l’interessato, forte anche della vittoria nel giudizio di primo grado, eseguiva lavori per la messa in opera della struttura del tutto diversi e molto più invasivi rispetto a quanto prospettato in primo momento. La corte di appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, così come la stessa Corte di Cassazione in seguito, accoglievano il ricorso incidentale del condominio condannando il condòmino al pagamento delle spese processuali.

 

Download Ord. Cass. N. 28628/2017

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