NULLITA’ DEL DECRETO INGIUNTIVO EMESSO NEI CONFRONTI DEL CONDOMINO APPARENTE.

NULLITA’ DEL DECRETO INGIUNTIVO EMESSO NEI CONFRONTI DEL CONDOMINO APPARENTE.

Con Ordinanza n. 33039, pubblicata il 20 Dicembre 2018, la Sesta Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in merito alla non operatività del principio di apparenza del diritto in ambito condominiale. Per chiarezza espositiva va innanzitutto premesso  che tale principio esclude la responsabilità del soggetto in buona fede che, sulla base di elementi attendibili e concreti, e nella convinzione che la situazione apparente corrisponda a quella reale, compie  un atto giuridicamente rilevante. Tra le varie norme del codice civile che contemplano tale principio, possiamo ricordare, a titolo esemplificativo, l’art. 1189 rubricato “Pagamento al creditore apparente” che recita: Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche , è liberato se prova di essere stato in buona fede. Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore secondo le regole stabilite per la ripetizione dell’indebito. Dalla lettura della norma si evince chiaramente che essa mira sia alla tutela dei terzi in buona fede che pongono in essere atti ai quali l’ordinamento giuridico attribuisce effetti giuridici, sia alla tutela del  creditore reale, il quale, può agire nei confronti del creditore apparente per la ripetizione dell’indebito.

L’applicabilità del principio in ambito condominiale è stata per anni al centro di un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale, risolto poi dalle Sezioni Unite della Cassazione che, con la Sent. n. 5035 del 2002, si sono definitivamente orientate verso la non operabilità. Ciò perché, nell’ambito dei rapporti che intercorrono tra condominio (inteso come ente di gestione) ed i singoli condòmini che ad esso partecipano, non sussistono le condizioni necessarie ai fini della sua operatività, giacché il condominio non è terzo rispetto al rapporto col condomino.

Da ciò deriva che il legittimato passivo per le eventuali azioni giudiziarie volte al recupero delle spese condominiali dovute, siano esse promosse dall’amministratore o da terzi creditori, va sempre individuato nel proprietario, così come allo stesso vanno notificate le convocazioni in assemblea condominiale. Per quanto concerne l’individuazione del proprietario, inoltre, giova sottolineare che, a seguito della riforma del condominio operata dalla Legge n. 220/2012, il novellato art. 1130 al c.1 n.6) prevede che l’amministratore è tenuto a curare la tenuta dell’anagrafe condominiale, ossia, quel registro in cui figurano tutti i dati relativi ai condòmini necessari alla gestione condominiale. Qualsiasi variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore entro 60 giorni. In caso di inerzia o incompletezza delle informazioni,  egli potrà rivolgersi agli uffici dei pubblici registri, addebitando, di conseguenza, gli eventuali costi ai responsabili per il recupero di tutte le informazioni necessarie.

Fatte le dovute premesse è ora possibile volgere l’attenzione all’ultima decisione in merito degli Ermellini. Come anticipato, la Sesta Sezione Civile della Cassazione, dopo una lunga vicenda giudiziale, e confermando quanto stabilito nei due precedenti gradi di giudizio, con Ordinanza n. 33039/2018 ha accolto il controricorso di un condomino che aveva eccepito, in sede di opposizione a un decreto ingiuntivo emesso in favore del suo condominio di appartenenza, la nullità della delibera assembleare che stabiliva il riparto delle spese volte al mantenimento delle parti comuni. Nello specifico, in primo grado, egli adiva il  Tribunale di Massa in opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento delle spese stabilite in quanto imputabili, in parte, alla proprietà esclusive della moglie, ed in altra parte ad una unità immobiliare in comproprietà con la moglie e per la quale egli aveva dimostrato di aver già pagato quanto dovuto. Il giudice di primo grado, ritenuta fondata l’opposizione, emetteva sentenza di revoca del decreto ingiuntivo. Il condominio, di conseguenza, presentava ricorso  presso la Corte di Appello di Genova che, a sua volta, lo respingeva poichè riteneva nulla per impossibilità dell’oggetto la delibera assembleare che aveva erroneamente individuato, quale responsabile per le obbligazioni condominiali, il condomino per il sol fatto che egli si comportava come proprietario o comunque appariva tale. Nel motivare quanto affermato, i giudici di secondo grado ribadivano che “tutte le deliberazioni dell’assemblea adottate in violazione dei criteri normativi o regolamentari di ripartizione delle spese, e quindi in eccesso rispetto alle attribuzioni dell’organo collegiale, seppur limitate alla suddivisione di un determinato affare o di una specifica gestione, non potendo la maggioranza dei partecipanti incidere sulla misura degli obblighi dei singoli condomini fissata per legge o per contratto, ed occorrendo, piuttosto, a tal fine, un accordo unanime, espressione dell’autonomia negoziale (Cass. Sez. 2, 04/08/2017, n. 19651; Cass. Sez. 6 – 2, 09/03/2017, n. 6128). La nullità di una siffatta delibera può, quindi, essere fatta valere anche nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei discendenti contributi condominiali, trattandosi di vizio che inficia la stessa esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa (esistenza che il giudice dell’opposizione deve comunque verificare) e che rimane sottratto al termine perentorio di impugnativa di cui all’art. 1137 c.c.”.

Deciso a far valere le proprie ragioni il condominio, per mezzo del suo rappresentate legale, ricorreva in Cassazione la quale, avallando la tesi del giudice di secondo grado e ritenendo infondati i tre motivi alla base del ricorso, lo rigettava e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte.

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